ROMA- 14-7-2025 -- E’ una di quelle sentenze che faranno discutere, ma con la decisione n. 104 del 10 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali l’art. 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 e l’art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Andiamo con ordine.
Nel 2012, il decreto-legge 158, cosiddetto ‘Decreto Balduzzi’, all’art. 7, comma 3-quater, vietava la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentissero ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line. In ogni esercizio pubblico, quindi, era vietata qualunque connessione internet che consentisse di giocare online sulle piattaforme sia autorizzate che non autorizzate. La sanzione per questo divieto era altissima: ventimila euro, così prevista dalla legge di bilancio del 2016 (art. 1, comma 923).
Secondo la Corte costituzionale, il divieto ha colpito allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente. La Corte ha affermato che tale disposizione, pur perseguendo la legittima e meritevole finalità di contrastare la ludopatia, è viziata da irragionevolezza e difetto di proporzionalità in quanto eccessivamente inclusiva, poiché riferita a una gamma assai estesa di comportamenti, connotati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore. Se un utente ad esempio entrava in un esercizio pubblico che ha un pc collegato a internet e giocava online su quel computer, ebbene il titolare dell’esercizio rischiava la sanzione di ventimila euro e magari nulla sapeva del fatto che l’utente avesse prima giocato online. La Corte ha quindi dichiarato incostituzionale tale norma e da adesso in poi ci si potrà collegare da qualunque esercizio pubblico per il gioco online senza rischiare alcuna sanzione.
Carlo Crapanzano


