DOMODOSSOLA - 14-4-2025 -- Gli strascichi della pandemia da Sars-Cov 2 continuano a impegnare le istituzioni non solo dal punto di vista sanitario, ma anche giudiziario.
Vi è un articolo specifico nel nostro codice penale, il 438, che al primo comma prevede che chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Si presuppone, ovviamente, che l’azione di diffusione di germi patogeni che provocano una pandemia, sia voluta (epidemia dolosa). Nel caso in cui, invece, la diffusione di germi patogeni sia dovuta a negligenza, imprudenza o imperizia (epidemia colposa), l’art. 452, primo comma, n. 2 prevede la reclusione da uno a cinque anni.
C’è un articolo, nel nostro codice penale, molto particolare e riguarda il rapporto di causalità: il secondo comma dell’art. 40 prevede che ‘non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’.
Dal punto di vista tecnico e giuridico, ma molto importante perché è lì il discrimine tra commettere o non commettere un reato, dunque, bisogna vedere se si può commettere il reato di epidemia colposa (dovuta cioè a negligenza, imprudenza o imperizia) semplicemente non facendo nulla.
E’ quanto si è chiesto il Tribunale di Sassari nel marzo 2024 assolvendo un soggetto sub delegato che all’ospedale civico di Alghero, durante la pandemia, non aveva fornito il materiale necessario a evitare la diffusione del virus né aveva adeguatamente preparato il personale a proteggersi dal virus. Il Tribunale di Sassari ha ritenuto, quindi, che non può essere applicato al reato colposo di pandemia l’omissione prevista dall’art. 40.
Tale interpretazione del Tribunale di Sassari non è stata condivisa dal Procuratore della Repubblica di quel Tribunale che ha quindi fatto ricorso direttamente alla Corte di cassazione.
La quarta sezione penale della Corte di cassazione, nel settembre 2024, prendendo atto che finora la giurisprudenza non è stata univoca nell’ammettere o meno la consumazione del reato colposo di pandemia con una omissione, ha rimesso la questione alle sezioni unite per avere finalmente una interpretazione univoca che obblighi tutti i giudici a rispettarla.
Ebbene, il 10 aprile 2025, le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno dato interpretazione affermativa all’ipotesi che al reato colposo di pandemia sia applicabile l’art. 40 del codice penale che riguarda l’omissione (cioè il non fare niente per impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire): la diffusione di germi patogeni è condotta omissiva se non si pone ostacolo alla diffusione.
E’ una sentenza importantissima che potrebbe stravolgere innumerevoli processi tuttora in corso o che addirittura potrebbe fare riaprire le migliaia di indagini a suo tempo archiviate perché si riteneva che la condotta omissiva nell’epidemia colposa non fosse reato.
Carlo Crapanzano