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PIEMONTE- 09-04-2025-- Lo avevamo anticipato con il nostro editoriale del 10 gennaio 2025 (potete leggerlo qui https://www.ossola24.it/index.php/49915-il-governo-impugna-la-legge-campana-salva-de-luca-di-carlo-crapanzano?fbclid=IwY2xjawJjkg5leHRuA2FlbQIxMAABHthXhhTLAxqO5c1pmuEEct0OhNZz1Npl452QK_wsNl5jVrGAoY_wU9iWoBdc_aem_EyXBsnvd5MXx4lm11ncNEQ): la legge regionale della Campania n. 16 dell’11 novembre 2024 l’avevamo definita una ‘forzatura’ all’interno del sistema costituzionale. In particolare, avevamo scritto ‘Tuttavia, la questione si complica quando, tentando di ‘forzare’ le norme vigenti, si tenta di dare, per così dire, una interpretazione ‘creativa’ alla legge’.


In sintesi: la Regione Campania, presieduta attualmente da Vincenzo De Luca, aveva approvato la legge regionale n. 16 dell’11 novembre 2024, formata da un solo articolo. Nel ribadire che ‘Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi’, tuttavia prevede che ‘Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge’.
Avevamo criticato il testo perché, per la Regione Campania, sarebbe stata rispettata la legge 165/2004, ma avrebbe deciso di applicarla dall’attuale mandato di De Luca (il secondo, ma che varrebbe come primo) e quindi con possibilità di un ulteriore mandato (il secondo, ma che in verità sarebbe il terzo).


Oggi, la Corte costituzionale ha stabilito che ė incostituzionale la legge della regione Campania n. 16/2024 che consente al presidente della giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di candidarsi per un terzo, precisando che ‘il legislatore campano ha reso inapplicabile, per la prossima tornata elettorale, il principio fondamentale del divieto del terzo mandato consecutivo posto dal legislatore statale con la legge numero 165 del 2004, così violando l’articolo 122, primo comma, della Costituzione, che attribuisce al legislatore regionale il compito di disciplinare, tra l’altro, le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera, infatti, per tutte le Regioni ordinarie, dal momento in cui esse hanno adottato una qualsiasi legge in materia elettorale, nel contesto di una scelta statutaria a favore dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale’.
Quindi avevamo visto giusto e l’attuale Presidente De Luca non potrà ricandidarsi per il terzo mandato.

 

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