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PIEMONTE- 26-12-2024-- Dal 7 gennaio 2025 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 198/2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 300 del 23 dicembre).
Il Consiglio dei ministri 107 del 9 dicembre ha approvato in via definitiva il decreto per ottemperare alla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.


Per tutelare gli indagati, era già vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto ed era vietata la pubblicazione anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non erano concluse le indagini preliminari oppure fino al termine dell'udienza preliminare. Faceva eccezione l’ordinanza prevista dall’art. 292 del codice di procedura penale, cioè dell’ordinanza del Giudice che, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva la misura cautelare: quella era pubblicabile.


Dal 7 gennaio 2025 non sarà più pubblicabile neanche l’ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare, perché è stato modificato l’art. 114 cpp. Inoltre, è stato aggiunto il comma 6-ter all’art. 114 cpp e si prevede che, fermo quanto disposto dal comma 7 (cioè che sono sempre pubblicabili gli atti non coperti da segreto), è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari oppure fino al termine dell’udienza preliminare.


E’ una misura di civiltà giuridica imposta dall’Unione europea con la Direttiva (UE) 2016/343 che, all’art. 3, prevede che ‘Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza’.
In verità, già il nostro articolo 27, secondo comma, della Costituzione prevede che ‘l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva’, ma in realtà è stata da sempre una norma poco applicata, tanto che, nel preambolo 16 della Direttiva, l’Unione europea scrive ‘La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole’. Si pone un freno, dunque, a dichiarazioni pubbliche che possano fare apparire l’indagato come colpevole e si pone un freno alla pubblicazione di atti coperti da segreto che a volte sono stati pubblicati integralmente sulla stampa in violazione del divieto.

 

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