29-3-2024 -- E’ di ieri l’intervento del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in relazione a un tetto massimo di alunni stranieri per ogni classe nelle scuole pubbliche italiane.
Il ministro Valditara ha sottolineato che la maggioranza degli studenti in classe deve essere italiana e lo ha detto a pochi giorni dalla conferma, da parte dell’Istituto Comprensivo di Pioltello, di chiudere la scuola il 10 aprile in occasione della fine della celebrazione islamica del Ramadan.
A dire il vero, da ben 14 anni, esattamente dall’8 gennaio 2010, con la Circolare n. 2 emessa dall’allora ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, vi è un tetto massimo di studenti stranieri per ogni classe, che è del 30%. Ed è da ben 25 anni che per legge gli alunni stranieri non devono superare in numero quelli italiani (DPR 394/1999).
‘L’elevata concentrazione nelle scuole e nelle classi di alunni con culture, condizioni, vissuti familiari e scolastici, situazioni di scolarizzazione e di apprendimento fortemente differenziati, impone il superamento di modelli e tecniche educative e formative tradizionali e l’adozione di metodologie, strumenti e contributi professionali adeguati alle nuove e diverse esigenze’, così si esprime la Circolare n. 2/2010.
Per gestire correttamente il flusso delle iscrizioni, quindi, è stato dato un numero massimo di iscritti, in percentuale, di alunni stranieri per ogni classe, che è appunto del 30%.
E’ ovvio che ogni istituzione scolastica dovrà adeguarsi alla situazione di fatto che si crea di volta in volta in quel territorio e che tale percentuale potrà essere superata se gli alunni stranieri sono, di per sé, in numero maggiore di quello previsto rispetto agli alunni italiani.
L’unico limite normativo è previsto dall’art. 45, comma 3, del DPR 394/1999 che testualmente prevede: ‘Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri’.
Per completezza di informazione, bisogna dire che esistono deroghe al tetto del 30% di alunni stranieri in classe della Circolare 2/2010, purché non si superi il 50% previsto dal DPR 394/1999. Tali deroghe riguardano gli alunni stranieri nati in Italia, che abbiano una adeguata competenza della lingua italiana; se vi sono risorse professionali e strutture di supporto (offerte anche dal privato sociale) in grado di sostenere fattivamente il processo di apprendimento degli alunni stranieri; consolidate esperienze attivate da singole istituzioni scolastiche che abbiano negli anni trascorsi ottenuto risultati positivi (documentate, ad esempio, anche dalle rilevazioni Invalsi); ragioni di continuità didattica di classi già composte nell’anno trascorso, come può accadere nel caso degli istituti comprensivi; stati di necessità provocati dall’oggettiva assenza di soluzioni alternative.
Carlo Crapanzano