1-1-2024 -- Nel caso di adozione, in Italia, l’adottato può chiedere informazioni sui genitori biologici solo dopo che ha compiuto i 25 anni di età. Lo prevede il comma V dell’art. 28 della Legge 184/1983.
Diverso è il caso della madre che abbia dichiarato al momento del parto di restare anonima: in questo caso, l’art. 28 prevede, al comma VII, che l'accesso alle informazioni non è consentito (questo diritto della madre è previsto dal comma I dell’art. 30 del DPR 396/2000).
Con la sentenza 278/2013, la Corte costituzionale ha dichiarato ‘incostituzionale il comma VII dell’art. 28 della Legge 184/1983 nella parte in cui non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".
A seguito di tale sentenza, quindi, il figlio che non conosce la madre, può chiedere al Tribunale di interpellarla e chiederle se intende revocare la dichiarazione di anonimato al momento del parto, con una procedura della massima riservatezza. Se la madre insiste nell’anonimato, però, il figlio continuerà a non sapere chi è, e dovrà attendere 100 anni dalla redazione dell’atto di nascita per conoscere il suo nome. Il termine di 100 anni è previsto dal II comma dell’art. 93 del Decreto Legislativo 196/2003 (il cosiddetto codice della privacy).
E’ stato necessario l’intervento della giurisprudenza di legittimità per chiarire che il limite dei 100 anni non è operativo se la madre è morta (sentenze della Corte di cassazione 15024/2016, 22383/2016; S.U. 1946/2017).
In sintesi, il figlio può chiedere al Tribunale di accedere alle informazioni e quindi: 1) se la madre è in vita, quest’ultima può decidere se mantenere l’anonimato oppure no; 2) se la madre è morta, il figlio può essere autorizzato ad accedere alle informazioni sulla sua identità senza attendere i 100 anni previsti dal codice della privacy.
Carlo Crapanzano