4-12-2023 -- Il primo dicembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 281, è stata pubblicata la Legge 172/2023 che entrerà in vigore il 16 dicembre sul divieto della carne sintetica in Italia.
E’ una legge che farà molto discutere, perché ha risvolti di diritto internazionale non indifferenti. In particolare gli articoli 2 e 3 della Legge vietano la produzione e la commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati ed è vietato l’uso di: a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne; b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale; c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria; d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali. Divieto assoluto in Italia, quindi, di produrre carne in laboratorio e di commercializzarla.
Gli operatori del settore alimentare che violano il divieto, rischiano una sanzione da 10 mila a 60 mila euro o il 10% del fatturato annuo precedente fino a un massimo di 150 mila euro.
Potrebbe nascere un contenzioso con l’Unione europea, la quale potrebbe addirittura chiedere ai Tribunali la non applicazione della legge in Italia, perché contrasterebbe con la libertà di produzione di carne sintetica già operante in altri Paesi dell’Unione.
A questo punto, è utile riportare l’art. 1 della legge 172/2023 appena pubblicata: ‘La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell’Italia, di rilevanza strategica per l’interesse nazionale’.
Carlo Crapanzano
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