27-11-2023 -- Può capitare che per una necessità momentanea di denaro e l’impossibilità di ottenerlo, una persona decida di dare in pegno un suo bene (oro, preziosi, oggetti d’arte ecc.) a garanzia di un prestito.
Il pegno infatti è una garanzia data dal debitore al creditore nel caso non riesca a onorare il debito. Alla scadenza del debito da onorare, se il debitore non riesce a restituirlo, compreso di interessi, il creditore può chiedere al giudice di vendere il bene che ha ricevuto in pegno per recuperare la somma di denaro. Infatti è vietato dalla legge che il creditore possa tenere per sé il bene che ha ricevuto in pegno (si vuole evitare, ovviamente, che il creditore approfitti della situazione di bisogno del debitore per sottrargli il bene che ha ricevuto in pegno).
Il banco dei pegni è quindi il luogo dove si chiede denaro in prestito e a garanzia del debito si consegna un bene di proprietà.
E’ una vecchissima legge, il Regio Decreto 1279/1939, a regolare ancora il contratto di pegno. Si prevede che i prestiti su pegno non possano eccedere i quattro quinti del loro valore quando si tratta di pegno di preziosi, e i due terzi del valore quando si tratta di oggetti diversi.
Il pegno può essere rinnovato e può essere riscattato in qualunque momento, sia prima della scadenza che dopo, purché, in quest’ultimo caso, non sia già avvenuta la fase di vendita disposta dal Tribunale su richiesta del creditore.
Carlo Crapanzano