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PIEMONTE- 25-11-2023-- Approvata il 22 novembre  la nuova legge per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica: ne parliamo con l’avv. Carlo Crapanzano

Il 22 novembre è stato approvato definitivamente, dal Senato, il Disegno di Legge 923 presentato dalla ministra Roccella. Quali gli aspetti più importanti?

E’ un provvedimento complesso, costituito da ben 19 articoli che intervengono per la modifica di alcune leggi, di molti articoli del codice penale e del codice di procedura penale. Una delle prime novità è che si procede d’ufficio e non più a querela di parte, nei confronti di soggetto già ammonito dal Questore, nei casi di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia, stalking, diffusione di immagini sessualmente esplicite, violazione di domicilio e danneggiamento. Già nella fase delle indagini, il Prefetto può disporre la cosiddetta misura di ‘vigilanza dinamica’ da rivedere ogni tre mesi.

E’ stato modificato anche il cosiddetto ‘codice antimafia’?

Sì, adesso viene estesa la misura della sorveglianza speciale per il solo fatto di essere indiziati di gravi reati riconducibili alla violenza domestica e di genere a cura del competente Tribunale per le misure di prevenzione.

Viene anche modificata l’organizzazione amministrativa dei Tribunale?

La nuova legge prevede che venga data assoluta priorità alla formazione dei ruoli dei fascicoli sui reati di violenza di genere. In pratica nei Tribunali saranno questi tipi di reati a essere affrontati prima degli altri e nei processi verrà data priorità alle richieste di applicazione della misura cautelare. Nasce anche la figura del ‘procuratore specialista’, nel senso che ogni Procura dovrà attrezzarsi individuando un sostituto che si specializzi nel trattare questo tipo di reati.

Il problema è la prevenzione: come attuarla?

Il Ministero per le pari opportunità deve predisporre corsi formativi in ambito nazionale, rivolto a tutti gli operatori del settore, per far raggiungere loro una specializzazione e una adeguata preparazione, in ambito giuridico e giudiziario.

La misura cautelare diventa obbligatoria?

Ovviamente la valutazione spetta al Giudice che affronta i singoli e specifici casi. Ora, però, il pubblico ministero, entro trenta giorni da quando ha notizia di eventuali reati di violenza, chiede l’applicazione della misura cautelare che deve essere decisa nei successivi venti giorni dal Giudice. In questo senso, vi sarà un controllo trimestrale da parte del Procuratore generale presso le Corti d’Appello per l’applicazione di questi termini da parte delle singole Procure della Repubblica dei Tribunali.

Vi è un aumento delle pene?

Aumenta la pena da tre anni a tre anni e sei mesi per chi viola gli obblighi di allontanamento e del divieto di avvicinamento ed è previsto il carcere per chi tenta di manomettere il braccialetto elettronico. Viene introdotto anche l’arresto in ‘flagranza differita’. Praticamente l’arresto sarà consentito entro 48 ore dal compimento del fatto, comprovato da documentazione (fotografica, video, ecc.), cosa che prima non accadeva.

Per la violenza domestica cosa cambia?

Ora il pubblico ministero può adottare un provvedimento di allontanamento d’urgenza del soggetto indiziato di violenza in famiglia, che deve essere convalidato nelle 48 ore successive dal giudice.

Le vittime come faranno a sapere se l’indagato è in carcere oppure no?

Tutti i provvedimenti che riguardano il soggetto indagato devono essere comunicati alla persona offesa che quindi saprà in tempo reale se l’indagato è libero oppure no.

Cambia la sospensione condizionale della pena?

La sospensione condizionale della pena ora è subordinata non solo alla partecipazione del soggetto a corsi di recupero anche psicologico, ma che il corso debba avere esito favorevole, altrimenti non verrà applicata.

 

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