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13-11-2023 -- Accesso agli atti: documentale, civico e generalizzato

All’interno dei princìpi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97, II comma, della Costituzione, si individua il diritto di accesso agli atti amministrativi.
Oggi possiamo distinguere tre tipi di accesso: quello documentale previsto dalla Legge 241/1990; quelli civico e generalizzato previsti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013.
Proviamo a distinguerli.
Il diritto di accesso cosiddetto documentale è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi e si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi (artt. 22 e 23 della Legge 241/1990). Normalmente è esercitato da chiunque abbia un interesse diretto per curare o per difendere i propri interessi giuridici. La richiesta deve essere motivata e la pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per permettere la visione (gratuita) o l’estrazione di copie documentali in suo possesso (si paga solo la riproduzione delle copie). In caso di diniego, anch’esso deve essere motivato e contro il diniego si può fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Ci sono atti e documenti che la pubblica amministrazione ha l’obbligo di rendere pubblici. In questo caso, con l’accesso civico, chiunque, anche in assenza di interessi propri giuridicamente rilevanti, può richiedere copia degli atti pubblici senza alcuna motivazione. La richiesta è gratuita e può essere fatta anche telematicamente. La pubblica amministrazione deve rispondere entro 30 giorni. In caso di diniego, l’interessato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è presente all’interno di ogni amministrazione, che decide entro 20 giorni.
Per gli atti e documenti che l’amministrazione non ha l’obbligo di rendere pubblici, interviene il diritto di accesso generalizzato. In questo caso, infatti, si fa riferimento a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali vi è obbligo di pubblicazione (per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui sopra). Li può richiedere chiunque senza alcuna motivazione. Anche per l’accesso generalizzato, in caso di diniego, l’interessato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che è presente all’interno di ogni amministrazione, che decide entro 20 giorni.

Carlo Crapanzano

 

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