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30-10-2023 - Sono migliaia gli studenti che pagano un affitto di appartamento nella sede universitaria dove studiano. Non tutti sanno, però, che l’ammontare del canone pagato annualmente può essere detratto per un ammontare del 19% e fino a € 2.633,00 di spesa (con un massimo di detrazione di circa 500 euro). Lo prevede l’art. 15, comma I, lett. i-sexies del DPR 917/1986.
La detrazione vale sia per il canone di locazione che per i contratti di ospitalità, per gli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Bisogna produrre il contratto di locazione regolarmente registrato ed essere iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o percorsi equiparati presso istituzioni riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca o essere iscritti agli istituti tecnici superiori (I.T.S.), conservatori di musica e istituti musicali.
La detrazione non spetta a chi frequenta corsi post-laurea come master, dottorati di ricerca o corsi di specializzazione, sia in Italia che all’estero.
I requisiti richiesti sono semplici: l’università deve essere ubicata in comune diverso da quello di residenza distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa da quella di residenza.
La detrazione vale anche per le università appartenenti a uno Stato dell’Unione europea.

Carlo Crapanzano


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