9-10-2023 -- Fino a qualche giorno fa, i genitori che non facevano impartire l’istruzione elementare ai loro figli, rischiavano la condanna a 30 euro di ammenda. Nella considerazione che si trattava di una contravvenzione, bastava pagare un terzo della pena con l’oblazione dell’art. 162 codice penale (10 euro) e il reato si estingueva. Lo prevedeva l’art. 731 del codice penale.
L’art. 731 è stato eliminato ed è stato inserito adesso l’art. 570-ter nel codice penale dall’art. 12 del Decreto-Legge 123/2023. La prima novità è che non si tratta più di una contravvenzione, ma di un delitto. La seconda novità riguarda il fatto che non si fa più riferimento all’istruzione elementare, ma all’obbligo di istruzione dei minori in generale.
Affinché scatti il procedimento penale, però, è necessario un atto preliminare che deve effettuare il sindaco (lo prevede l’art. 114 del testo unico sull’istruzione e cioè il Decreto Legislativo 297/1994). Il sindaco, ogni anno e prima dell’apertura delle scuole, ha l’obbligo di trasmettere i nominativi dei ragazzi soggetti all’obbligo scolastico con l’indicazione del nome dei genitori. Quando i genitori non fanno andare i figli a scuola, il sindaco deve ammonirli. Se i genitori non provano che il figlio non va a scuola per motivi di salute o per altri gravi impedimenti e non rispondono entro una settimana dall’ammonimento ricevuto dal sindaco, ora l’art. 570-ter del codice penale prevede una pena fino a due anni di reclusione. Si applica invece una pena fino a un anno di reclusione nel caso di continue assenze del minore che di fatto eludono l’obbligo scolastico.
Nel caso di condanna definitiva per il nuovo reato, verrà sospeso anche l’assegno unico di inclusione se già percepito (lo prevede l’art. 8, comma 3-bis del Decreto-Legge 48/2023, convertito nella legge 85/2023).
Carlo Crapanzano