25-9-2023 -- Il 20 settembre la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva l’introduzione dei nuovi reati di omicidio nautico e lesione nautica, dopo l’approvazione del Senato della Repubblica avvenuta il 21 febbraio.
Si riteneva infatti insoddisfacente l’estensione ai reati commessi in acqua della disciplina sulla circolazione stradale.
La legge è composta solo da due articoli che prevedono l’omicidio nautico, le lesioni nautiche gravi o gravissime, le ipotesi di fuga del conducente e le ipotesi di arresto in flagranza.
E’ stato sostituito l’art. 589-bis del codice penale che adesso, oltre a riguardare l’omicidio stradale, riguarda anche la morte conseguente alla violazione di norme sulla navigazione e prevede il carcere da 2 a 7 anni. La pena va da 8 a 10 anni se il conducente si trova in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione per l’uso di stupefacenti (in questo caso l’arresto in flagranza è obbligatorio, tranne il conducente si sia fermato per prestare soccorso). Se lo stato di ebbrezza è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, la pena va da 5 a 10 anni.
Se la guida provoca più eventi (sia morte che lesioni) la pena è aumentata fino al triplo fino a un massimo di 18 anni di reclusione.
E’ stato modificato anche l’art. 589-ter del codice penale che adesso prevede un aumento di pena nel caso di fuga del conducente.
In caso di lesioni gravi o gravissime, se il conducente è in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione per l’uso stupefacenti, la pena va rispettivamente da 3 a 5 anni oppure da 4 a 7 anni; se lo stato di ebbrezza è tra 0,8 e 1,5 g/l, la pena va da 1 anno e 6 mesi a 3 anni (lesioni gravi) e da 2 a 4 anni (lesioni gravissime).
La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Carlo Crapanzano