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8-9-2023 - Con quello che è stato già battezzato il "Decreto Caivano", poiché giunge come riposta ai recenti fatti di devianza minorile accaduti nel centro del napoletano, il Governo ieri ha scritto una piccola rivoluzione penale e processuale per i minorenni. L'avvocato Carlo Crapanzano ci spiega nel dettaglio cosa cambierà.

Il Governo ha approvato ieri un Decreto-Legge contro la criminalità minorile. Quali gli aspetti più importanti?

E’ un provvedimento che prevede un pacchetto di norme cospicuo e variegato e che affronta più aspetti. Si va dal Daspo urbano al foglio di via obbligatorio, dal divieto dell’uso di dispositivi elettronici all’ammonimento, dalle modifiche del processo con minorenni al carcere.

Andiamo con ordine. Cosa prevede il nuovo Daspo?

Il ‘daspo urbano’, cioè il divieto di accedere a determinate aree del territorio, viene esteso ai maggiori di 14 anni (ricordiamo che i minori di 14 anni in Italia non sono imputabili). Il daspo viene notificato ai genitori e comunicato al Procuratore del Tribunale per i minorenni. Fino ad oggi, il minorenne denunciato o condannato per vendita o cessione di droga poteva subire il divieto di accesso a determinate aree del territorio; da oggi il daspo è esteso anche a chi semplicemente detiene droga ai fini dello spaccio anche se non denunciato e condannato e il divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. Vi è poi il cosiddetto ‘daspo Willy’, cioè il daspo che può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. Inoltre, sono state aumentate le pene per chi viola i divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.

Il Questore avrà più poteri?

Viene dato al Questore l’ulteriore potere di disporre nei confronti di minorenni di altre misure accessorie come l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

Ci sono novità anche per il foglio di via obbligatorio?

La novità più importante è che aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e la sanzione diventa penale in caso di violazione del provvedimento di allontanamento.

Sono stati estesi i casi di arresto in flagranza?

La facoltà di arresto in flagranza ora è estesa per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e si raddoppiano le pene: si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione. Non solo: la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.

L’avviso orale subisce modifiche?

L’avviso orale era un provvedimento adottato per i maggiorenni. Adesso anche i minorenni sopra i 14 anni possono riceverlo e viene emesso se vivono, anche in parte, con il ricavato di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale di altre persone, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Ai minorenni può essere vietato l’uso di dispositivi elettronici?

Il Questore può proporre all’Autorità giudiziaria di vietare ai minorenni  di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale di cui abbiamo parlato prima. Se il minorenne viola quanto stabilito dall’avviso orale, rischia la reclusione da uno a tre anni e la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

E’ stato modificato anche l’istituto dell’ammonimento?

La modifica è rilevante perché riguarda i minorenni anche sotto i 14 anni: il Questore adesso può emettere l’ammonimento per i minorenni tra i 12 e i 14 anni che commettono reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Siccome, vista l’età, non sono imputabili, il Questore li convoca insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà fatta una multa da 200 a 1.000 euro, tranne che provi di non aver potuto impedire il reato del minorenne..

Cambia il processo a carico di minorenni?

Le novità sono cospicue e riguardano soprattutto le misure restrittive della libertà. L’accompagnamento del minorenne colto in flagranza di reato, presso gli uffici di polizia, ora si estende ai reati puniti fino a tre anni come pena massima (prima era fino a cinque anni) trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale; per le misure diverse dal carcere, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scende da 5 anni a 4; si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi; si prevede inoltre che il fermo, l’arresto e la custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti). Viene reintrodotta una norma che al tempo era stata abrogata e cioè la possibilità di applicare il carcere al minorenne se come imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga.

Una novità è anche il nuovo percorso educativo?

Praticamente, nel caso di reati per i quali è previsto il carcere non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero può notificare al minorenne e ai genitori la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore possa iniziare un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Questo programma prevede lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo rimette gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento.

Per le carceri minorili cambia qualcosa?

Il direttore del carcere minorile può adesso chiedere al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, che con i suoi comportamenti compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti, con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti o si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.

Ma a livello preventivo cosa è stato deciso?

Soprattutto nelle scuole pubbliche del meridione, per limitare la dispersione scolastica, verrà potenziato l’organico dei docenti. Si è incrementato di 6 milioni di euro il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate. Per incentivare gli insegnanti a restare, sono previste misure economiche quali l’attribuzione di una quota pari al 50% dell’incremento del Fondo, secondo criteri che tengano conto degli anni di permanenza nella stessa istituzione scolastica e l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di 10 punti, a conclusione del triennio effettivamente svolto, e ulteriori 2 punti per ogni anno di permanenza dopo il triennio.

I genitori che non mandano i figli a scuola adesso cosa rischiano?

E’ stato introdotto un nuovo reato. Nell’ipotesi che il minore non sia mai stato iscritto a scuola, i genitori rischiano una pena fino a due anni di carcere; nel caso di abbandono scolastico (il minore che, pur iscritto, faccia un numero di assenze tale da eludere l’obbligo scolastico), la pena prevista è fino ad un anno di carcere. Inoltre, i soggetti che violano l’obbligo perdono il diritto di percepire l’assegno di inclusione.

Il Decreto-Legge approvato può subire modifiche?

Ricordo a tutti che un Decreto-Legge del Governo deve essere convertito in Legge dal Parlamento entro sessanta giorni e può ovviamente subire modifiche. Fino alla conversione in legge, però, si applica al pari di qualunque legge. Dopo l’approvazione in legge, è quest’ultima che verrà applicata.

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