01-05-2023 -- A quasi cento anni dalla sua entrata in vigore, il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps (R.D. 773/1931) all’art. 153 prevede che gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri. L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti e sono considerate ‘inferme’ dall’art. 272 del Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. 635/1940).
E’ una norma che può sembrare anacronistica, ma è tuttora in vigore.
Quindi i medici avrebbero l’obbligo, con denuncia scritta nella quale sono indicati i dati anagrafici dell’infermo, la diagnosi e l’eventuale luogo in cui è ricoverato, di segnalarlo all’autorità di pubblica sicurezza. Abbiamo usato volutamente il condizionale, perché con l’evoluzione normativa molte cose sono cambiate. Intanto sono stati chiusi i manicomi con la Legge Basaglia (Legge 180/1978). La legge che teneva aperti i manicomi è la 36/1904 dove si parlava di alienati mentali, appunto abrogata dalla Legge Basaglia, e che ha istituito il trattamento sanitario obbligatorio (ne avevamo parlato qui https://www.annunci24.news/index.php/rubriche-la-legge-in-pillole/11386-il-trattamento-sanitario-obbligatorio-tso).
Oggi, la segnalazione di atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri, può essere fatta da chiunque (cittadini comuni, parenti, agenti di polizia) e normalmente porta a un provvedimento di TSO disposto dal sindaco. Il problema serio si pone per i medici (normalmente psichiatri) che omettono di segnalare adeguatamente se un loro paziente è particolarmente pericoloso per sé o per gli altri. Il principio sanitario è che queste persone debbano ovviamente essere curate, ma che succede se un medico non segnala atteggiamenti particolarmente pericolosi? Il dato non è di poco conto, perché il secondo comma dell’art. 40 del codice penale prevede che ‘non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo’. In termini concreti, se un medico (psichiatra o no) non denuncia all’autorità la particolare pericolosità di un suo paziente e quest’ultimo commette atti penalmente molto rilevanti, ha una responsabilità diretta degli atti commessi dal paziente?
Tenteremo di approfondire questo importante argomento nei nostri prossimi editoriali.
Carlo Crapanzano


