17-04-2023 -- Il documento di riconoscimento più importante è la carta di identità, sia cartacea che elettronica.
Tuttavia, esiste nel nostro ordinamento una serie di documenti cosiddetti equipollenti alla carta di identità che sono altrettanto validi. Se ne occupa l’art. 35 del DPR 445/2000: sono equipollenti il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Non vi è alcun dubbio, quindi, che la patente di guida sia un valido documento di identità. Bisogna però precisare che questo è possibile in Italia. Anche se molti Stati dell’Unione europea accettano la patente di guida come documento di identità, può accadere che in altri Stati esteri non venga invece accettata e venga richiesta la carta di identità o il passaporto.
Se le Forze dell’Ordine in Italia ci chiedono un documento di identità ed esibiamo solo la patente, devono accettarlo come documento valido perché è munito di fotografia. C’è già una vecchissima legge che lo prevede: è il Regio Decreto 635 del 1940 che all’art. 292 prevede che nei casi in cui la legge consente che la identità personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.