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Esercito schierato

06-03-2023 -- Secondo l’art. 22 del codice penale militare (Regio Decreto 303/1941), le pene principali militari erano la morte e la reclusione militare.
La legge 589/1994 ha abrogato la pena di morte militare e l’ha sostituita con la pena militare dell’ergastolo.
Secondo l’art. 25 del codice penale militare del 1941, la pena di morte era eseguita mediante fucilazione al petto in un luogo militare.
Abrogata la pena di morte, resta la reclusione militare dell’ergastolo e quella prevista dall’art. 26 e cioè la pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro.
Uno dei reati più curiosi del codice penale militare è il vilipendio alla bandiera previsto dall’art. 83: il militare che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni. Le disposizioni si applicano anche al militare che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera. Cioè, in termini semplici, il militare che vilipende i colori verde, bianco e rosso anche se non riguardano la bandiera, è punito con la reclusione da tre a sette anni o da tre a dodici anni se lo fa all’estero. Decisamente una previsione curiosa…

Carlo Crapanzano


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