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27-02-2023 -- Dopo 14 mesi da quando è vigente il Decreto Legislativo 188/2021 (cosiddetta Legge Cartabia), possiamo fare una prima parziale valutazione della sua operatività.
In verità, già la nostra Costituzione prevede al secondo comma dell’art. 27 il cosiddetto principio di non colpevolezza: l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. E lo prevede dal 1948.
Tuttavia, senza nasconderci dietro un dito, la norma costituzionale che abbiamo richiamato, di fatto è stata resa inapplicata da un lato da un ‘diritto di cronaca’ giornalistica che spesso ha leso la vita e la reputazione delle persone indagate senza mai più possibilità di recupero nonostante fossero in seguito dichiarate innocenti; dall’altro, da un atteggiamento non proprio consono di alcune Procure della Repubblica italiane che al primo atto di indagine a carico di persone, non hanno esitato a dare grande rilevanza mediatica pubblica, creando il cosiddetto ‘tritacarne’ mediatico.
Nonostante la nostra Costituzione sia chiarissima al riguardo, si è dovuto attendere la Direttiva UE 343/2016 che tracciasse i limiti di tutela delle persone sottoposte ad indagini o degli imputati in procedimenti penali. La Direttiva è stata recepita in Italia con la legge delega 53/2021 che ha portato poi al Decreto Legislativo 188/2021 in vigore dal 14.12.2021.
Da poco più di un anno, dunque, le cose sono cambiate. Vediamo in sintesi.
Innanzitutto, qualunque autorità pubblica non può più indicare come colpevole una persona sottoposta a indagini o un imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Se ciò dovesse accadere, oltre all’applicazione di eventuali sanzioni penali e disciplinari, e oltre all’obbligo del risarcimento del danno, l'interessato ha diritto di richiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa che deve avvenire nelle successive 48 ore.
A curare i rapporti con la stampa, adesso è il Procuratore della Repubblica esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. E’ finita dunque la prassi che un qualsiasi e qualche sostituto Procuratore della Repubblica, di propria iniziativa, convocasse gli organi di stampa per parlare delle sue indagini con i giornalisti.
La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
Ci sono voluti praticamente 75 anni per rendere parzialmente operativo un princìpio cardine della nostra Costituzione. La strada però è ancora molto lunga…

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