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lavori edili

17-02-2023 -- Il governo si è riservato di sentire le associazioni di categoria il 20 febbraio prossimo, certo salgono le voci di dissenso contro quella che per sintetizzare è stata definita l'abolizione del superbonus ma meglio sarebbe dire lo sconto in fattura e la cessione del credito. E comunque lo si voglia chiamare per molti il decreto del governo Meloni può rivelarsi una doccia fredda. Per le aziende edili, intanto, la cui ripresa post-covid era passata decisamente da questa possibilità, e poi per gli stessi cittadini che avevano progettato di farsi ristrutturare casa ma non sono ancora riusciti ad avviare i lavori o, se avviati, non hanno raggiunto quel 30% che rende ancora efficace la misura presa dal governo Conte.
Scelta diversa ha fatto il ministro dell'Economia Giorgetti per riportare i conti in equilibrio in quanto la cessione del credito "ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico". Il decreto legge è stato illustrato giovedì ai media. Ecco, in sintesi cosa prevede.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d’imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e “superbonus 110%”, misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

L’oggetto dell’intervento non è il bonus, bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull’incremento del debito pubblico.

Dall’entrata in vigore del decreto, con l’eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in fattura” né per la cessione del credito d’imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere i crediti relativi a:

- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Si introduce anche il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di essere cessionarie di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali maturati con tali tipologie di intervento.

Infine, il testo chiarisce il regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali. Con le nuove norme, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della documentazione utile dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

 

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