30-01-2023 -- Bisogna andare indietro alla Legge 633 del 1941 per comprendere quali siano i limiti delle riprese video in luogo pubblico.
In generale, era possibile filmare persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, tramite fotografie o videoriprese, ma era necessario il loro consenso (cosiddetta liberatoria - art. 96). L’eccezione riguardava la notorietà o l’ufficio pubblico ricoperto, la necessità di giustizia o di polizia, gli scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione era collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (art. 97): in questo caso era possibile filmare senza richiedere il consenso degli interessati.
Il garante della privacy, in relazione alla attività dei giornalisti, ora ammette in generale che le persone in luogo pubblico possano essere riprese anche senza il loro consenso purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Vale invece il divieto in generale di riprendere e/o pubblicare le immagini di minori. Tuttavia, se i minori ripresi si trovano a una manifestazione pubblica, o intenti al gioco (ad esempio i bambini in un parco oppure che si trovino ad un avvenimento pubblico organizzato dalla scuola) non è necessario il consenso dei genitori. Vale sempre il principio che le riprese non debbano violare la dignità o il decoro del minore.
Quindi la Legge 633/1941 è stata, per alcuni aspetti, superata dal Regolamento UE 679/2016 che tratta della divulgazione dei dati personali, dove si sottolinea che l’attività giornalistica è libera di pubblicare immagini o video anche senza il consenso delle persone riprese, purché avvengano in luogo pubblico e per avvenimenti di interesse collettivo e purché non venga violato il decoro o la dignità delle persone riprese. Prevale in questo caso l’interesse pubblico alla divulgazione di video e fotografie anche se permane il divieto nei confronti dei minorenni.
Un aspetto particolare riguarda la ripresa video delle forze dell’ordine. In generale, non esiste un divieto specifico di ripresa degli agenti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni. Tutti gli agenti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni rappresentano lo Stato a tutti gli effetti di legge (la cosiddetta immedesimazione organica) e quindi il loro operato è a tutti gli effetti soggetto a pubblicità. Tanto è più vero che in alcuni casi particolari sono gli stessi agenti delle forze dell’ordine a coprirsi il viso o a tenere un abbigliamento che non permetta la loro identificazione (ad esempio reparti speciali in caso di arresti, ecc.).
Resta inteso che la persona che è stata ripresa in luogo pubblico senza il suo consenso, se ritiene sia stata violata la sua riservatezza, la sua dignità o il suo decoro, può rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare la sua immagine, salvo in sede processuale poi valutare concretamente se ciò sia effettivamente avvenuto.
Carlo Crapanzano