21-11-2022 -- Dopo un anno e mezzo di attesa, finalmente, il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato il DPCM 23.08.2022 sul contributo ai genitori separati e divorziati.
L’art. 12-bis del Decreto-Legge 41 del 2021 prevedeva in favore del genitore separato e/o divorziato che fosse in stato di bisogno, un contributo a carico dello Stato fino a un massimo di 800 euro al mese in sostituzione del coniuge che era tenuto al mantenimento e che non ha potuto pagarlo. Solo che il Decreto-Legge 41 rinviava a un apposito DPCM sulle modalità di erogazione e da pochi giorni finalmente è stato pubblicato. Ma il tutto non è come sembra.
L’art. 2 del DPCM prevede che il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (la persona cioè necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ), che non abbia ricevuto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all'incapacità a provvedervi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.
Il reddito del richiedente, che attesti lo stato di bisogno, deve essere inferiore o uguale all'importo di euro 8.174,00 annuo e il contributo è erogato esclusivamente ai genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale e' venuto a cessare lo stato di emergenza.
Il contributo viene pagato in un’unica soluzione per un importo massimo di 9 mila e 600 euro per l’intero periodo di riferimento.
Quindi, chi ha figli minorenni o figli maggiorenni con handicap grave e non supera 8.174 euro l’anno di reddito, può chiedere il contributo fino a 9.600 euro in un’unica soluzione per il mantenimento non ricevuto dal coniuge separato o divorziato o dal convivente.
Fin qui tutto bene.
Ma per ottenere il contributo, secondo l’art. 4 comma I del DPCM, bisogna seguire le istruzioni pubblicate sul sito www.famiglia.gov.it, ma questo sito semplicemente non esiste!
Dopo veloce ricerca, abbiamo individuato il sito corretto che è www.famiglia.governo.it, ma anche qui non mancano le sorprese. Infatti nel sito non esiste ancora alcun riferimento alle modalità di richiesta del contributo a quasi un mese dalla pubblicazione del DPCM. Cosa alquanto grave.
Auspichiamo con urgenza che il nuovo Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, deputata Eugenia Maria Roccella, provveda al più presto.
Carlo Crapanzano


