
14-11-2022-- La Costituzione italiana prevede, all’art. 10 comma III, che ‘Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
Se ricorrono queste condizioni, può essere concesso lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria, in base alla storia personale del richiedente, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.
Per essere più precisi, il rifugiato è un cittadino straniero che, non potendo esercitare liberamente il suo pensiero e la sua libertà per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, chiede all’Italia di essere ospitato.
La protezione sussidiaria riguarda invece il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma che, se tornasse nel suo paese, subirebbe un grave danno.
Sono esclusi dalla protezione gli stranieri già assistiti da un organo o da un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono riconosciuti all'esito dell'istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Chi non ha i requisiti richiesti deve tornare al suo Paese d’origine e comunque deve essere allontanato dall’Italia.
Diverso è il caso dei migranti cosiddetti ‘economici’, che lasciano il proprio Paese per avere una prospettiva economica migliore per il futuro. Per loro valgono altre regole e dedicheremo alla questione altro e apposito intervento.
Carlo Crapanzano


